TAR Lazio (Roma) Sez. II-ter n. 5787 del 16 maggio 2016
Urbanistica.Convenzione di lottizzazione, realizzazione delle opere e conseguente cessione delle aree
L'obbligo di facere, previsto a carico della parte lottizzante, e consistente nella realizzazione delle opere e nella conseguente cessione delle aree, ai sensi dell'art. 8 comma 5 n. 2 e comma 7, l. 6 agosto 1967 n. 765, ha natura di prestazione patrimoniale imposta, come tale inderogabile e da eseguirsi necessariamente. Tale obbligazione ha natura “ambulatoria” o propter rem dal lato passivo, gravante, quindi, sugli aventi causa degli originari lottizzanti, per cui, di norma e salva diversa pattuizione negoziale, l'avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest'ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti. In sintesi, la natura reale dell'obbligazione riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l'edificazione e poi i loro aventi causa
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