Nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, al socio di maggioranza di una s.r.l., titolare di almeno un terzo del capitale, va riconosciuto il potere di convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi d’ufficio, data la particolare importanza della questione sollevata con il ricorso.