L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro deve estendersi a tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto (non eccedente 1.033,00 euro), indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito; dunque, non soltanto in relazione alle sentenze emesse dal Giudice di pace, sebbene la norma che prevede l’esenzione sia contenuta nella legge istitutiva di detto organo giudiziario. È quanto afferma la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 10044/2016...