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Crepe, lesioni, scheggiature e avvallamenti sulle piastrelle della pavimentazione configurano “gravi difetti” ai sensi dell’art. 1669 c.c. e, dunque, possono obbligare l’impresa costruttrice al risarcimento dei danni, se i difetti sono tali da compromettere in modo serio il pieno godimento dell’immobile.