La sottoscrizione di un piano di rientro che risulti essere stato correttamente eseguito, a cui si aggiunga un piano di rilancio produttivo e delle commesse che avrebbe previsto l’esecuzione di nuove forniture con le stesse modalità utilizzate in precedenza, non costituisce, in alcun modo, prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ex articolo 67, comma 2, L.F...
Fonte: Expartecreditoris.it