Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, decidendo la corrispondente questione ritenuta di massima di particolare importanza, hanno sancito l’applicabilità del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell’atto anche ove si tratti di atti di un procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro recettizietà, le volte in cui dalla conoscenza dell’atto stesso decorrano i termini per l’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato, e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel menzionato procedimento in caso di mancata comunicazione, entro un certo termine, delle condotte censurate. È la sentenza n. 12332 del 17.05.2017 (clicca qui per leggere la motivazione sul sito della Cassazione).
Il ricorrente, in riferimento ad un atto della CONSOB di constazione di addebiti in un procedimento sanzionatorio, sostiene che ai fini della tempestività della contestazione occorre far riferimento alla data della ricezione dell'atto...