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Tar Catania, sez. II, 4 dicembre 2017, n. 2806 La suindicata sentenza, che si può leggere integralmente cliccando sugli estremi della stessa, si é occupata del tema del vizio che affligge una notifica effettuata ad una Pubblica Amministrazione nell'ambito del PAT laddove la stessa sia effettuata a un indirizzo Pec non presente sul sito pst.giustizia.it e cioé nel cd. Registro PPAA e l'Amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio. La motivazione ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale che si é avuta sul tema per arrivare alla seguente conclusione: "Dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (Pat), è inammissibile la notifica del ricorso effettuata all'Amministrazione resistente a un indirizzo PEC non contenuto negli specifici registri appositamente individuati dalla legge, non essendo configurabile l'errore scusabile tenuto conto che incombe sul ricorrente l'onere di verificare sempre se l'eventuale recapito indicato dall'Amministrazione sul