Qualunque tipo molestia e di minaccia che si riveli quale fastidiosa intrusione della sfera individuale altrui può ritenersi penalmente rilevante ex art. 612 bis c.p., dal momento che la condotta idonea ad integrare la fattispecie di reato è “a forma libera”. In proposito, da ultimo, la sent. n. 20328/2010 della Corte d'Appello di Torino...
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