Il mancato pagamento dell’assegno bancario o postale, che risulti scoperto o non venga accettato allo sportello per irregolarità del titolo, consente al creditore rimasto insoddisfatto di “protestarlo”.
La levata del protesto è la procedura con cui il pubblico ufficiale – notaio o ufficiale giudiziario o addetto comunale – attesta il mancato pagamento dell’assegno; deve essere richiesta ed effettuata entro 8 giorni dalla presentazione dell’assegno, se questo è pagabile nello stesso Comune, termine che si allunga per le ipotesi di pagamento al di fuori del Comune del debitore.
#protestoassegnosocieta