incapacità naturale del contraente: l’incapacità naturale è causa di annullamento (v.) del contratto. L’incapacità naturale è l’incapacità di chi è , giuridicamente dotato di capacità legale (v. capacità di agire) (art. 1425, comma 2o, c.c.): l’incapacità di intendere e di volere del maggiorenne affetto da infermità mentale, ma non interdetto ne´ inabilitato; oppure lo stato temporaneo di incapacità di intendere o di volere nel quale una persona si trovi, per una causa transitoria, al momento della conclusione del contratto (e la causa transitoria può essere, ad esempio, lo stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, oppure una insolazione o un trauma o un processo morboso che abbia temporaneamente alterato le facoltà mentali del soggetto).
#incapacenaturale