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''Nei lavori edili concessi in appalto, il committente concorre, insieme ad altre figure di garanti legalmente individuati (datore di lavoro, dirigente, preposto), alla gestione del rischio connesso alla realizzazione dell'opera, in quanto è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia l'opera stessa, al punto tale da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori con compiti di tipo decisionale e gestionale, e il conseguente esonero, nei limiti dell'incarico conferito, dalle responsabilità.
Questo è quanto ribadito dalla Cassazione che ha confermato nella specie la sentenza di condanna per omicidio colposo di un committente (Condomino) a seguito della morte di un operaio avvenuta durante la costruzione di un fabbricato e dipesa dalla omessa predisposizione delle opere provvisionali nel cantiere.” Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 23171 dell'1 giugno 2016 in merito alla responsabilità penale del committente.
Fonte http://www.condominioweb.com/appalto-lavoro-nero-condominio.12821#ixzz4CmFivOUz
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