La Cassazione civile sezione lavoro con sentenza del 25 maggio 2016, n. 10839 ha stabilito che il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente.