L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il certificato medico allegato all’istanza di rinvio si limitava a comprovare una contusione al ginocchio da codice verde. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Salazar, rel. Iacona-, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 4216 del 17 febbraio 2017