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Comunemente si ritiene che nella gestione del conto corrente a firme disgiunte ciascuno dei cointestatari abbia il diritto di disporre di quote uguali della somma depositata, ma l’analisi del contratto che regola i diritti e i doveri delle parti, evidenzia che ciascuno dei cointestatari ha il diritto a disporre dell’intera somma ivi registrata, in ogni momento.
La contrapposizione tra l’aspettativa del cointestatario che si interroga sulla quota che gli spetta del saldo, e il diritto di ciascuno di essi a prelevare l’intera somma, è netta.
[continua]