La Corte di Cassazione con sentenza n. 500 dell'11 gennaio 2017 ha chiarito il riparto dell'onere probatorio nel contenzioso bancario nei casi in cui il cliente che proponga opposizione a decreto ingiuntivo avanzi anche domanda riconvenzionale.
In tal caso si deve partire dal principio generale per cui "chi propone una domanda riconvenzionale, di natura creditoria, deve provare l’esistenza e l’entità del credito. L’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell‘onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale".
Il correntista che rivendichi in riconvenzionale il pagamento di una somma a titolo di indebito per interessi ultralegali non pattuiti e illecita capitalizzazione degli interessi deve produrre, oltre ai contratti bancari, anche tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto senza soluzione di