Cassazione, Sentenza n. 2366/20
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove il giudice accerti il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, può scegliere di applicare la tutela reintegratoria di cui al comma 4 del medesimo art. 18, salvo che, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, tale regime sanzionatorio non risulti incompatibile con la struttura organizzativa dell'impresa e dunque eccessivamente oneroso per il datore di lavoro. L'esercizio di detto "potere discrezionale del giudice", commisurato al principio della "eccessiva onerosità", si sottrae al sindacato di legittimità, ove sorretto da motivazione plausibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di merito in cui si era fatto ricorso alla tutela reintegratoria, stante le grandi dimensioni dell'azienda multinazionale, "in assenza di ulteriori elementi che evidenzino una situazione di difficoltà logistica, organizzativa o economica").