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TAR Puglia (LE) Sez. I n. 753 del 5 maggio 2016
Beni Culturali. Istituti e luoghi di cultura e servizi di caffetteria ristorazione e guardaroba
La disposizione di cui all’art. 117 del D. Lgs. n. 42/2004, dettato con riferimento a “istituti e luoghi della cultura indicati all’articolo 101” (e cioè musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali) annovera tra i “servizi per il pubblico” che possono essere istituiti all’interno di detti immobili “i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba”. La norma, infatti, contiene una mera elencazione di servizi solo astrattamente compatibili con i luoghi in questione, dovendo le Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli operare una valutazione tecnico-discrezionale circa la concreta conciliabilità degli stessi servizi con la normativa urbanistica ed edilizia e con la complessiva situazione del contesto. Inoltre, non può sostenersi che la stessa norma contenga un’equiparazione tra “servizi per il pubblico” e “attrezzature di interesse collettivo”.
Fonte: www.lexambiente.it