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L'avvocato può essere ritenuto responsabile, nei confronti del proprio cliente, soltanto se abbia violato il canone della diligenza professionale media, prescritto al secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile. Questo il dictum ribadito dalla III sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 11906 depositata il 10 giugno scorso.