Deve essere respinta l’istanza di correzione di errore materiale consistente in una svista commessa dall’avvocato nella redazione del ricorso, nella specie il nome del ricorrente, e poi confluita nella sentenza, atteso che l’art. 86 c.p.a. prevede soltanto la correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche dall’avvocato ...
Fonte: Diritto e Giustizia