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La sentenza d'appello che riformando la decisione di primo grado faccia sorgere il diritto del cliente alla restituzione degli importi pagati al legale, a titolo di compenso professionale, non costituisce però titolo esecutivo se non contiene una espressa statuizione in tal senso. Per rientrare in possesso di quanto indebitamente corrisposto al professionista l’assistito dovrà dunque attivare un «autonomo giudizio» oppure «proporre la sua domanda in sede di gravame». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16 giugno 2016 n. 12387, accogliendo il ricorso di una società che in primo grado era stata condannata a pagare a un legale 212mila euro per le prestazioni svolte.