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La sindrome depressiva che ha colpito l'avvocato non rappresenta un legittimo impedimento idoneo a giustificare la mancata presentazione dell'appello nei termini, poiché la situazione non è tale da impedire per tutta la durata della malattia qualsiasi attività, ad esempio avvisare l'assistito o l'ordine professionale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 24852/2016
Fonte: Avvocati: Cassazione, la depressione è una malattia ma non vale come legittimo impedimento
(www.StudioCataldi.it)