Ai fini dell'applicabilità della custodia cautelare in carcere in deroga alla regola generale di cui al comma 2-bis dell'articolo 275 del Cpp, che la esclude in tutti i casi in cui il giudice, operata una valutazione prognostica, ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non può farsi rientrare la circostanza che siano indisponibili gli apparecchi elettronici di controllo ex articolo 275-bis del Cpp. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 23011 del 2016.