TAR Campania (NA) Sez. VII n. 2025 del 21 aprile 2016
Ambiente in genere.Legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'Ambiente da parte di associazioni
Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso -ove cioè non si sia in presenza di riconoscimenti ex lege per effetto dell’inclusione nell’elenco delle “associazioni di protezione ambientale riconosciute” ai sensi dell’art. 13 della l. 349 del 1986- la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'Ambiente ad associazioni/federazioni/comitati et similia, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pertanto, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi:a) alle finalità statutarie dell'ente, ovvero al perseguimento, in modo non occasionale, di obiettivi di tutela ambientale; b) alla stabilità del suo assetto organizzativo; c) nonché alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende (recte: può essere ammesso ad) agire in giudizio. Occorre inoltre che il provvedimento che si intenda impugnare leda in modo diretto ed immediato l'interesse alla preservazione del bene ambiente
Fonte: www.lexambiente.it