La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 22872 del 22.05.2018, ha stabilito che la sospensione condizionale della pena può essere concessa una seconda volta anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., a patto che per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto.
Nel caso di specie, la persona era stata condannata nel 1996 alla pena di sei mesi di reclusione con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il reato era stato dichiarato estinto nell’anno 2012.
Nel 2015 aveva riportato un’ulteriore condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed, anche in questo caso, era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avv. Elisa Cossa