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I regolamenti di condominio di natura contrattuale possono vietare l’esercizio di talune attività all’interno dello stesso, risolvendosi di fatto in delle limitazioni alle facoltà connesse al diritto di proprietà del singolo condomino.
I divieti di adibire un immobile ad una determinata destinazione, se stabiliti in clausole predisposte e accettate dagli originari acquirenti, una volta trascritte con gli atti di vendita nei registri immobiliari, vincolano i successivi condomini nelle conseguenti limitazioni alla proprietà privata, configurandosi come vere e proprie servitù reciproche (Cass.civ.20124/2016).
Una recente sentenza il Tribunale di Roma (Trib.Roma 13.3.2018), aderendo al citato orientamento di legittimità, ha ribadito la suddetta impostazione, sancendo anche la legittimazione passiva in capo al condomino contravventore, convenuto in causa dall’Amministratore di condominio.
Il proprietario aveva difatti eccepito la sua estraneità al giudizio....
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