Cassazione - Sez. 1 - Ordinanza n. 2549 del 04/02/2020
Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1973 num. 349 art. 12 CORTE COST.