“In tema di condominio negli edifici, agli effetti dell'articolo 1126 Cc., l’obbligo di concorrere al contributo dei due terzi delle spese di ricostruzione o riparazione del lastrico (o della terrazza) non deriva dalla sola generica qualità di partecipante al condominio, ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante al lastrico oggetto della riparazione. L’interpretazione è pacifica e ne discende che sono esclusi dalla compartecipazione alle spese, i condomini le cui porzioni di piano in proprietà non sono coperte dal lastrico”.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11484 del 10 maggio 2017 in merito alla ripartizione spese del lastrico solare.