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Cassazione - Sez. 1 - Sentenza n. 5602 del 28/02/2020 (Rv. 657043 - 01)
In tema di fusione tra società, la preclusione alla declaratoria di invalidità dell'atto di fusione, sancita dall'art. 2504-quater c.c. per effetto della sua iscrizione nel registro delle imprese, tutela l'affidamento dei terzi e la certezza dei traffici, sicché, quando l'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese sia avvenuta in base ad una sequenza procedimentale priva di riconoscibili anomalie esteriori, l'inesistenza giuridica di una delle delibere assembleari propedeutiche alla fusione, non determina l'inesistenza anche dell'atto di fusione ormai iscritto, restando esclusa l'impugnabilità di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 8864 del 2012 Rv. 622841 - 01
Massime precedenti: N. 26043 del 2013 Rv. 629014 - 01