Cassazione - Sez. 1 - Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020 (Rv. 657044 - 01)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 11062 del 2011 Rv. 617989 - 01