Il Giudice ha affermato che se il figlio ha un rapporto troppo stretto con la madre, l’affido preponderante è presso il padre. Questa decisione è stata necessaria per garantire al bambino un equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto “quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza” che lo lega alla madre e per evitare un diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto con tale figura genitoriale. separazione-divorzio-affidamento-minore-padre La Corte ha dato atto della ferma volontà del figlio di non andare a vivere col padre, ma ciò nonostante, ha ritenuto, con motivazione priva di vizi logici e perciò non sindacabile nella presente sede di legittimità, che su tale volontà deve prevalere l’interesse del minore al trasferimento. Pertanto la Suprema Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile con l’Ordinanza n. 23324 depositata il 16 novembre del 2016, colloca il minore, figlio di genitori separati, presso il padre.