Cassazione - Sez. 1 - Ordinanza n. 2976 del 07/02/2020 (Rv. 657028 - 01)
Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Massime precedenti Conformi: N. 6439 del 2009 Rv. 607123 - 01
Massime precedenti: N. 4211 del 2002 Rv. 553244 - 01