Cassazione - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4712 del 21/02/2020 (Rv. 657243 - 01)
In tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta -, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 septies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 art. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.
Massime precedenti: N. 359 del 2010 Rv. 611318 - 01, N. 393 del 2019 Rv. 652608 - 01