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Cassazione - Sez. 1 - Ordinanza n. 3659 del 13/02/2020 (Rv. 657054 - 01)
In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che la detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. (Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni a decorrere dal 2006).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 98 com. 1 lett. B
Massime precedenti Conformi: N. 18266 del 2018 Rv. 649965 - 01
Massime precedenti Difformi: N. 13609 del 2016 Rv. 640399 - 01
Massime precedenti: N. 11489 del 2014 Rv. 631633 - 01