Cassazione - Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020
Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967