Continua l’esposizione dei punti cardine della Riforma Gelli-Bianco. In questa seconda parte verranno trattati i profili processuali, gli obblighi assicurativi e le nuove garanzie per il paziente danneggiato.
3- Obblighi assicurativi per la struttura sanitaria, la rivalsa nei confronti del sanitario e l’azione diretta verso la compagnia assicurativa: al pari degli operatori privati, l’art.10 della riforma estende l’obbligo assicurativo o misure analoghe a tutte le aziende legate al Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o di accreditamento. La copertura assicurativa deve riguardare la responsabilità sia verso i terzi che i prestatori d’opera, ed anche i danni provocati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse. Si ribadisce la necessità di una polizza assicurativa per il medico che svolga la propria attività professionale all’esterno (studio privato) o all’interno della struttura sanitaria (regime intramoenia). Al comma 3, la stessa polizza viene imposta a tutti gli esercenti la professione sanitaria, operanti a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, che.....
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