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Nell’appalto, il committente ha diritto di verificare l’opera compiuta prima di riceverne la consegna, ma se non vi procede senza giustificato motivo o non ne comunica il risultato entro breve termine, la stessa si considera accettata. Lo stesso può dirsi se la ricezione dell’opera avviene senza riserve, con maturazione in capo all’appaltatore del diritto a conseguirne il corrispettivo.
Pertanto, la consegna può qualificarsi come la materiale messa a disposizione del bene al committente, mentre l’accettazione è un atto che esprime il gradimento dell’opera, desumibile anche per fatti concludenti, la cui manifestazione esonera l’appaltatore dalle responsabilità per vizi e difetti, conosciuti o riconoscibili, su quanto compiuto.
Tuttavia, qualora sorgano contestazioni sui lavori effettuati, è sempre onere dell’appaltatore dimostrare .......
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