Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24101 del 30/10/2020
A fronte di un rapporto di affittanza agraria instaurato da un Comune con una cooperativa agricola, volto a consentire, verso il pagamento di un corrispettivo, l'utilizzo di un determinato terreno di proprietà comunale adibito a pascolo, la controversia relativa alla validità e all'efficacia del contratto di transazione, diretto a prevenire le liti in ordine al predetto contratto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualora sia estranea alla materia del contendere la natura pubblica o privata del terreno, l'amministrazione non abbia utilizzato poteri autoritativi e le parti si siano limitate a domandare al giudice una verifica della conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali è sorto l'atto negoziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 103 art. 133 com. 1 lett. B, Legge
06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965